Condominio, gatti, aree non comuni: come funziona?

Abbiamo parlato già in passato dei diritti dei felini in area condominiale, e sappiamo già che devono esserci ragioni precise per cui la legge possa dare ragione al vicino di casa che brontola contro il vagabondare dei nostri mici nelle cosiddette aree comuni all’intero condominio. Ma di quanta libertà possono godere, invece, se si parla di proprietà esclusive di altri condomini? Ancora una volta, il sito web Condominioweb.com ci viene in aiuto.

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Fonte: http://www.laleggepertutti.it/

Nel 2013, alcuni condomini hanno sottoposto ad “azione di manutenzione” altri due condomini, colpevoli di aver dato da mangiare ad alcuni gatti randagi della zona. Le ciotole di cibo erano collocate all’interno del garage di proprietà dei condomini animalisti in oggetto, cosa che ha attirato sul posto una gran quantità di gatti che hanno finito per introdursi all’interno della proprietà degli altri condomini, recando molestia al loro possesso.

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Con “azione di manutenzione“, pratica disciplinata dall’art. 1170 c.c., si intende un provvedimento con lo scopo far cessare un qualcosa che rende più gravoso il libero godimento del bene da parte del possessore. Alla base di un’azione di manutenzione ci devono essere sia la molestia, che può consistere in un’attività materiale o in un’attività giuridica, sia l’ “animus turbandi”, vale a dire la volontà di compiere un atto che modifichi l’altrui possesso.

La Corte d’Appello di Roma, Sezione IV civile, nella sentenza del 29 aprile 2013, ha decretato che:

Attirare gatti randagi con ciotole di cibo può costituire molestia se i gatti, vagando per il condominio, s’introducono negli appartamenti e relative pertinenze degli altri condomini limitandone il possesso.

Esisterebbe molestia in quanto, per evitare di trovarsi un animale in casa, i condomini sarebbero costretti a tenere le finestre chiuse, per evitare che gli animali si introducano all’interno, oppure a pulire la loro autovettura nel caso in cui i gatti che salgono sopra vi lascino sporcizia. L’animus turbandi è incluso invece in un comportamento che limita l’esercizio dell’altrui possesso e nella coscienza che il collocare del cibo per i randagi in vicinanza degli spazi condominiali comuni, faciliti il diffondersi dei gatti nell’altrui proprietà. Pertanto in questo caso specifico, lasciare cibo per i gatti randagi in prossimità degli appartamenti condominiali è stato vietato.

Attenzione però. In termini generali nutrire gatti randagi non è vietato di per sé. Questa sentenza dimostra, però, che è necessario evitare che la presenza degli amici animali possa recare molestia al resto del condominio.